Dopo un lungo periodo di incertezze e vuoti legislativi, la Legge n.81 del 22 maggio 2017, chiamata appunto Legge sul Lavoro Agile, ha definito e chiarito l’intera materia del Lavoro Agile, tracciandone nel dettaglio gli aspetti giuridici.
Grazie alla legge sul Lavoro Agile sono stati stabiliti i diritti e i doveri dello smart worker così come le modalità di controllo da parte del datore di lavoro sulle attività svolte da remoto. Ai lavoratori agili stabili o in somministrazione, forniti da Risorse.it, viene garantita la parità di trattamento contrattuale ed economico rispetto ai colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
La legge sul Lavoro Agile affronta anche gli aspetti legati al diritto dei tempi di riposo e al diritto alla disconnessione ponendo come unico limite quello della durata massima dell’orario giornaliero e settimanale. Non si possono dunque superare le 48 ore settimanali e le 13 giornaliere, mantenendo le 11 ore consecutive di riposo.
Un ulteriore sviluppo della norma sullo Smart Working è contenuta nella Legge di Bilancio del 2019, che definisce alcuni criteri di priorità di accesso al Lavoro Agile. Tra queste una indicazione di priorità, ad esempio, viene attribuita ai lavoratori con figli disabili e alle lavoratrici al termine del periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo di tre anni. Questa ulteriore regolamentazione mostra il costante interesse delle Istituzioni al fenomeno del lavoro flessibile ma denota una visione ancora acerba di quelle che sono le possibilità di diffusione e applicazione dello Smart Working, connotandolo come una modalità di lavoro da applicare in caso di necessità particolari.
Bisogna arrivare ai giorni dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 per assistere all’abbattimento di ogni resistenza o pregiudizio culturale verso il Lavoro Agile e alla sua effettiva equiparazione al lavoro ordinario. Il decreto attuativo del 23 febbraio 2020 n.6, contenente le misure urgenti volte al contenimento del contagio e alla gestione dell’emergenza epidemiologica, ha di fatto liberalizzato l’adozione dello Smart Working anche in assenza di accordo con il lavoratore.